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Come si costruisce l'immagine di una star: agenti, diritti d'immagine e regole della stampa rosa

Mandati, esclusive con i settimanali e limiti di legge: la parte professionale della celebrità, quella che il gossip non racconta.

Redazione MyWayTicket · Lunedì 7 settembre 2026 · 769 parole

Come si costruisce l'immagine di una star: agenti, diritti d'immagine e regole della stampa rosa
Fotografi sul red carpet: la parte più visibile del lavoro sull'immagine di una star. Foto: Alan Light · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Ai sensi della legge italiana, fotografare e pubblicare l'immagine di una celebrità non è mai così libero come spesso sostengono le riviste di gossip o i settimanali d'attualità. Piuttosto, a regolare l'uso dell'immagine è un trio complesso e intrecciato di diritti: il titolo strillato deve fare i conti con i diritti di consenso del soggetto, i limiti di notorietà e le esclusive controllate dagli agenti. Il Codice Civile italiano costituisce la base giuridica. In base all'[articolo 10 del Codice Civile italiano], è illecito pubblicare l'immagine di una persona senza il suo consenso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Quando una testata non può dimostrare un'eccezione, la persona può chiedere un provvedimento inibitorio e richiedere il [risarcimento dei danni].

L'eccezione dell'interesse pubblico

Quei casi circoscritti si verificano quando la notorietà o l'ufficio pubblico di un soggetto fanno sì che la sua presenza nelle notizie costituisca una parte legittima dell'informazione pubblica. L'[articolo 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633] arriva a stabilire che "non occorre il consenso nei casi specificati, compreso [quando] l'uso dell'immagine è giustificato dalla notorietà o dall'ufficio pubblico della persona e da una finalità di interesse pubblico." Il consenso viene meno, tuttavia, solo quando la fotografia è direttamente collegata alla notorietà o al ruolo pubblico. Un'immagine utilizzata esclusivamente per illustrare la celebrità di una persona o per promuovere un prodotto o un servizio commerciale richiede comunque il consenso.

La discrezionalità del giornalista

Questo ci porta al punto in cui gli organi di informazione prendono effettivamente la decisione. L'editore deve verificare se il "gancio" della notizia "funge da giustificazione", e se una finalità di interesse pubblico "richiede" l'uso dell'elemento visivo, come stabilito dall'[articolo 97]. La decisione della Corte di Cassazione italiana nell'[ordinanza n. 19515] fa chiarezza su questo punto per i cronisti. La mera sussistenza del diritto di cronaca non giustifica di per sé la pubblicazione dell'immagine; deve esservi uno specifico interesse pubblico affinché l'immagine fotografica accompagni la notizia. La notizia prevale sull'elemento visivo se il resoconto rimarrebbe comunque informativo, incentrato sull'interesse pubblico e completo anche senza di esso.

Per esempio, riferire di un attacco d'ira in pubblico, di un'uscita barcollante da un locale notturno o di un abito da sposa scandaloso potrebbe soddisfare il gancio informativo anche se i direttori rimuovessero le immagini incriminanti per pubblicare l'articolo senza la prova visiva. L'uso dell'immagine incide sul giudizio della testata, ma non sulla sua capacità di fare cronaca. D'altra parte, le immagini dell'amante segreta di un politico che si imbarca con il compagno potrebbero avere uno specifico valore di interesse pubblico aggiunto dalla prova visiva e scusare una violazione della privacy, a seconda del dibattito su mandati elettorali e precedenti. I direttori devono valutare questo secondo aspetto punto per punto.

Il controllo delle agenzie

Anche laddove l'immagine sia legata alla notizia, tuttavia, i contratti di promozione in esclusiva possono impedire agli editori di ripubblicarla. Nell'ingaggiare una modella o una celebrità per uno shooting, un'agenzia come [Select Milano] fornisce una serie minuziosa di controlli sul diritto d'autore e diritti di utilizzo che riduce i diritti di riutilizzo anche in presenza del consenso. Le condizioni di ingaggio del management prevedono la concessione di un'immagine a un singolo mezzo di comunicazione per sei mesi o per una sola stagione nel territorio in cui ha sede l'agenzia, ma nulla oltre a ciò. Nessun articolo o pubbliredazionale ha diritti oltre quella prima pubblicazione se non "approvato dall'agenzia".

Ciò conferisce ad agenti e modelli letteralmente un potere di veto sul contraccolpo dei titoli successivi, e più di un semplice veto sulla riproduzione delle foto per una seconda ondata. Quel veto dell'agenzia entra in gioco nelle decisioni dei direttori circa l'esclusività o il valore informativo di una storia.

In sintesi

I diritti d'immagine italiani sono una combinazione complessa di diritti personali e pubblici, in cui esclusive delle agenzie, diritti d'autore dei fotografi ed eccezione per il genuino interesse pubblico incidono tutti sul modo in cui i direttori possono utilizzare una foto. La linea giuridica corre tra lo sfruttamento commerciale illecito, che non può utilizzare nemmeno le immagini delle celebrità, e la legittima cronaca di interesse pubblico, che non può cedere l'informazione pubblica ad agenzie o fotografi. I direttori hanno l'autorità di decidere se un'immagine abbia valore di interesse pubblico o di notorietà, ma non quella di utilizzarla una volta che i titolari dei diritti hanno posto dei limiti.